Art. 10. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato o di senatore nel collegio della Valle d'Aosta, il presidente della rispettiva assemblea legislativa ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per l'interno, perche' si proceda ad elezione suppletiva. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purche' intercorra almeno un anno dalla data della vacanza alla scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data della vacanza, dichiarata dalla giunta delle elezioni. Il deputato o il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento delle Camere. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.