Art. 10.

  L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie,
per  i  fanciulli  sordomuti,  nelle apposite scuole speciali o nelle
classi  ordinarie  delle  pubbliche scuole, elementari e medie, nelle
quali  siano  assicurati la necessaria integrazione specialistica e i
servizi  di  sostegno  secondo le rispettive competenze dello Stato e
degli  enti  locali  preposti, in attuazione di un programma che deve
essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
  Sono  abrogati  l'articolo  175 del testo unico 5 febbraio 1928, n.
577,  e  l'articolo  407  del  regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297,
nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del
presente articolo.
  Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme
sulla  frequenza  scolastica  previste  dagli  articoli 28 e 29 della
legge 30 marzo 1971, n. 118.