Art. 12.

  Il  consiglio  di  circolo  o  di  istituto  consente  l'uso  delle
attrezzature  della  scuola  da parte di altre scuole che ne facciano
richiesta,   per  lo  svolgimento  di  attivita'  didattiche  durante
l'orario  scolastico,  sempreche'  non  si  pregiudichino  le normali
attivita'   della   scuola.   Il  consiglio  scolastico  distrettuale
stabilisce  i  criteri  generali  per  il  coordinamento  dell'uso  e
l'organizzazione dei servizi necessari.
  Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati
fuori   dell'orario   del   servizio  scolastico  per  attivita'  che
realizzino  la  funzione  della  scuola  come  centro  di  promozione
culturale,  sociale e civile; il comune o la provincia hanno facolta'
di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di
circolo  o  di  istituto,  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti dal
consiglio scolastico provinciale.
  Le  autorizzazioni  sono trasmesse di volta in volta, per iscritto,
agli  interessati  che  hanno  inoltrato  formale  istanza  e  devono
stabilire  le  modalita'  dell'uso  le conseguenti responsabilita' in
ordine alla sicurezza all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
  E'  abrogato  l'articolo  260  del regio decreto 26 aprile 1928, n.
1297.