Art. 13. Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11. I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonche' il trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.