Art. 13. 
 
  Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che
fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate  nel  senso  che  si
riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente  articolo
11. 
  I collocamenti a  riposo  e  le  nomine  del  personale  ispettivo,
direttivo, docente  e  non  docente,  nonche'  il  trasferimento  del
predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre. 
  Ai  soli  fini  del  computo  del  trattamento  di  quiescenza,  la
decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente  in
servizio rimane fissata al 1° ottobre.