Art. 14. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9, e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della presente legge. Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a stabilire in materia opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1977-78.