Art. 15. 
 
  Per le  prestazioni  di  attivita'  scolastiche  integrative  e  di
sostegno, eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e  comunque  per
non piu' di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto
comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417; per la  scuola  elementare  la  retribuzione  e'
corrisposta  in  ragione  di  un  ventiquattresimo  del   trattamento
economico richiamato dalla norma medesima.