Art. 15. Per le prestazioni di attivita' scolastiche integrative e di sostegno, eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non piu' di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; per la scuola elementare la retribuzione e' corrisposta in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.