Art. 8.
                       Esercizio della caccia

  L'esercizio  della  caccia  e' consentito purche' non contrasti con
l'esigenza  di  conservazione  della  selvaggina  e non arrechi danno
effettivo alle produzioni agricole.
  Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto allo abbattimento
o  cattura  di  selvaggina  mediante  l'impiego  dei  mezzi di cui al
successivo articolo 9 e degli animali a cio' destinati.
  E'  considerato,  altresi',  esercizio  di  caccia  il  vagare o il
soffermarsi  con  i  mezzi  destinati a tale scopo o in attitudine di
ricerca  della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o
catturarla.
  Ogni  altro modo di abbattimento o di cattura e' vietato, salvo che
non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
  La  fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della
presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
  La   caccia  puo'  essere  esercitata  da  chi  abbia  compiuto  il
diciottesimo  anno  di  eta',  sia munito della relativa licenza e di
un'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile verso terzi per un
minimo  di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di
lire  20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per
danno ad animali o cose.
  In  caso  d'incidente  a colui che ha patito il danno e' consentita
l'azione  legale  diretta nei confronti della compagnia assicuratrice
presso   la   quale   il   cacciatore,   che  ha  la  responsabilita'
dell'incidente,  ha  stipulato  la  polizza  per  la  responsabilita'
civile.
  La  licenza  di  caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il
territorio  nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme
emanate dalle regioni.
  Per l'esercizio venatorio e', altresi', necessario essere muniti di
un  tesserino,  rilasciato gratuitamente dalla regione di residenza e
valido   su  tutto  il  territorio  nazionale.  Il  tesserino  dovra'
riportare  le  modalita'  per  l'esercizio  venatorio  previsto dalla
presente legge e da quella regionale.