Art. 8. Esercizio della caccia L'esercizio della caccia e' consentito purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto allo abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 9 e degli animali a cio' destinati. E' considerato, altresi', esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento o di cattura e' vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. La caccia puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta', sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose. In caso d'incidente a colui che ha patito il danno e' consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilita' dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilita' civile. La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle regioni. Per l'esercizio venatorio e', altresi', necessario essere muniti di un tesserino, rilasciato gratuitamente dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovra' riportare le modalita' per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale.