Art. 9.
                           Mezzi di caccia

  La  caccia  e'  consentita  con l'uso di fucile: con canna ad anima
liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con
apposito  accorgimento  tecnico  all'uso di non piu' di tre colpi, di
calibro non superiore al 12, nonche' della carabina a canna rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza
non inferiore a 40 millimetri.
  E'  consentito,  altresi',  l'uso  del  fucile  a  due  o tre canne
(combinato),  di  cui  una  o  due  ad  anima  liscia  di calibro non
superiore  al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore
a  millimetri  5,6  con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40
millimetri.
  La caccia e' altresi' consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.
  Nella zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 7 e' vietato
l'uso  del  fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia
stato ridotto a non piu' di due colpi a munizione spezzata.
  Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.
  Il titolare della licenza di caccia e' autorizzato, durante
l'esercizio  venatorio,  a  portare, oltre le armi da sparo e i cani,
utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.