Art. 18.

  Ristrutturazione   di   edifici   e   inserimento  di  impianto  di
riscaldamento degli ambienti in edifici che ne sono sprovvisti.
  Nel  caso di ristrutturazione di edifici gia' dotati o da dotare di
impianto di riscaldamento degli ambienti e nel caso di inserimento di
un impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il
sindaco,  sentita  la commissione edilizia comunale, puo' deliberare,
in  base  a  considerazioni  tecniche,  circa l'obbligo di attuazione
globale o parziale dei seguenti provvedimenti:
    isolamento  termico  delle  coperture e dei solai su spazi aperti
(porticati);
    isolamento  termico  delle  pareti  (superfici opache e superfici
trasparenti);
    isolamento termico dell'impianto di riscaldamento;
    miglioramento della tenuta dei serramenti.
  In   caso   di   inserimento  dell'impianto  di  riscaldamento,  il
dimensionamento  di  questo  deve essere effettuato tenendo conto del
reale  grado  di  isolamento  dell'edificio e di quanto indicato agli
articoli 7 e 8.