Art. 18. Ristrutturazione di edifici e inserimento di impianto di riscaldamento degli ambienti in edifici che ne sono sprovvisti. Nel caso di ristrutturazione di edifici gia' dotati o da dotare di impianto di riscaldamento degli ambienti e nel caso di inserimento di un impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, puo' deliberare, in base a considerazioni tecniche, circa l'obbligo di attuazione globale o parziale dei seguenti provvedimenti: isolamento termico delle coperture e dei solai su spazi aperti (porticati); isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti); isolamento termico dell'impianto di riscaldamento; miglioramento della tenuta dei serramenti. In caso di inserimento dell'impianto di riscaldamento, il dimensionamento di questo deve essere effettuato tenendo conto del reale grado di isolamento dell'edificio e di quanto indicato agli articoli 7 e 8.