Art. 19. Deposito della documentazione inerente l'isolamento termico La documentazione che il committente deve depositare presso il competente ufficio comunale, prima della presentazione della dichiarazione di inizio lavori, e' costituita da: piante, sezioni e prospetti del protetto esecutivo, con l'indicazione di tutte le caratteristiche dimensionali (superfici e spessori), termiche e di stabilita' nel tempo dei materiali isolanti impiegati nella costruzione, necessarie per individuare il grado di isolamento dell'edificio (coefficiente Cd) definito all'art. 21; documentazione, derivante da accertamenti di laboratorio, che attesti che i componenti da impiegare nella costruzione che contengono materiali isolanti ovvero i materiali isolanti da impiegare in vista, presentano un comportamento al fuoco idoneo in relazione al loro inserimento nelle strutture e al tipo e destinazione dell'edificio; relazione illustrante il calcolo di Cd e Cv di cui al successivo art. 21, relativi all'edificio, effettuato in base agli spessori ed alle caratteristiche termiche dei materiali previsti ed al ricambio dell'aria; devono risultare altresi' nel calcolo le dispersioni delle strutture isolate e non isolate, nonche' quelle dovute ai ponti termici. La documentazione di cui al precedente comma deve essere firmata dal committente e dal progettista e deve essere sufficiente a dimostrare la rispondenza del progetto a quanto previsto dal regolamento. Nel caso di modifiche apportate al progetto originale, il committente deve depositare presso lo stesso ufficio comunale una documentazione relativa alla variante, completa di tutte le indicazioni atte a dimostrare che anche coll'introduzione delle modifiche sono state rispettate le prescrizioni della legge. Il deposito della documentazione deve avvenire contestualmente alla presentazione del progetto di variante. Nel caso di ristrutturazione di edifici, la documentazione di cui al primo comma deve essere presentata prima del rilascio della relativa licenza edilizia.