Art. 19.
     Deposito della documentazione inerente l'isolamento termico

  La  documentazione  che  il  committente  deve depositare presso il
competente   ufficio   comunale,   prima  della  presentazione  della
dichiarazione di inizio lavori, e' costituita da:
    piante,   sezioni   e   prospetti  del  protetto  esecutivo,  con
l'indicazione  di  tutte le caratteristiche dimensionali (superfici e
spessori),  termiche e di stabilita' nel tempo dei materiali isolanti
impiegati  nella  costruzione, necessarie per individuare il grado di
isolamento dell'edificio (coefficiente Cd) definito all'art. 21;
    documentazione,  derivante  da  accertamenti  di laboratorio, che
attesti   che   i  componenti  da  impiegare  nella  costruzione  che
contengono   materiali   isolanti  ovvero  i  materiali  isolanti  da
impiegare  in  vista,  presentano un comportamento al fuoco idoneo in
relazione   al   loro   inserimento  nelle  strutture  e  al  tipo  e
destinazione dell'edificio;
    relazione  illustrante il calcolo di Cd e Cv di cui al successivo
art.  21,  relativi all'edificio, effettuato in base agli spessori ed
alle  caratteristiche  termiche dei materiali previsti ed al ricambio
dell'aria; devono risultare altresi' nel calcolo le dispersioni delle
strutture  isolate  e  non  isolate,  nonche'  quelle dovute ai ponti
termici.
  La  documentazione  di  cui al precedente comma deve essere firmata
dal  committente  e  dal  progettista  e  deve  essere  sufficiente a
dimostrare   la  rispondenza  del  progetto  a  quanto  previsto  dal
regolamento.
  Nel   caso   di  modifiche  apportate  al  progetto  originale,  il
committente  deve  depositare  presso  lo stesso ufficio comunale una
documentazione   relativa   alla   variante,  completa  di  tutte  le
indicazioni  atte  a  dimostrare  che  anche  coll'introduzione delle
modifiche  sono  state  rispettate  le  prescrizioni  della legge. Il
deposito  della  documentazione  deve  avvenire  contestualmente alla
presentazione del progetto di variante.
  Nel  caso  di ristrutturazione di edifici, la documentazione di cui
al  primo  comma  deve  essere  presentata  prima  del rilascio della
relativa licenza edilizia.