Art. 20.
                  Verifiche dell'isolamento termico

  Per  gli  edifici  dotati  di impianto di riscaldamento con potenza
termica  al  focolare  superiore a 500.000 kcal/h ovvero a 580.000 W,
entro sei mesi dalla data di fine lavori dell'edificio dichiarata dal
committente,   l'ufficio   comunale   competente   deve  procedere  a
verificare  la  conformita'  del  progetto  e di eventuali varianti a
quanto  disposto  dalla  legge e dal regolamento e la conformita' dei
lavori  eseguiti  a  quanto  indicato  nel  progetto  e  in eventuali
varianti.
  Le  verifiche,  se effettuate in opera, devono basarsi su controllo
degli  spessori  e  delle caratteristiche dei materiali impiegati per
l'isolamento  termico e del loro corretto collocamento, se necessario
anche mediante prelievi realizzati in presenza del committente.
  Qualora  si  rendano  disponibili piu' adeguati sistemi di verifica
per  le  dispersioni  termiche di edifici gia' realizzati, gli stessi
potranno  essere  adottati  dai  comuni,  se  omologati dal Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato - Ufficio centrale
metrico.
  Per  gli  altri  edifici,  la  dichiarazione  di cui al terzo comma
dell'art.  17  della  legge,  deve  essere  presentata  insieme  alla
dichiarazione  di fine lavori, e quest'ultima deve riferirsi anche ai
lavori relativi agli impianti oggetto della legge.