Art. 20. Verifiche dell'isolamento termico Per gli edifici dotati di impianto di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 500.000 kcal/h ovvero a 580.000 W, entro sei mesi dalla data di fine lavori dell'edificio dichiarata dal committente, l'ufficio comunale competente deve procedere a verificare la conformita' del progetto e di eventuali varianti a quanto disposto dalla legge e dal regolamento e la conformita' dei lavori eseguiti a quanto indicato nel progetto e in eventuali varianti. Le verifiche, se effettuate in opera, devono basarsi su controllo degli spessori e delle caratteristiche dei materiali impiegati per l'isolamento termico e del loro corretto collocamento, se necessario anche mediante prelievi realizzati in presenza del committente. Qualora si rendano disponibili piu' adeguati sistemi di verifica per le dispersioni termiche di edifici gia' realizzati, gli stessi potranno essere adottati dai comuni, se omologati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ufficio centrale metrico. Per gli altri edifici, la dichiarazione di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge, deve essere presentata insieme alla dichiarazione di fine lavori, e quest'ultima deve riferirsi anche ai lavori relativi agli impianti oggetto della legge.