Art. 50.

  Ai  fini dell'attuazione dell'articolo 38, terzo comma, della legge
costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  le amministrazioni dello
Stato,  anche  con  ordinamento autonomo, osservano, nei concorsi per
l'ammissione  alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati
civili dello Stato, le norme del presente titolo.