Art. 43.
                  (Improcedibilita' della domanda)

  La  domanda  concernente controversie relative alla determinazione,
all'aggiornamento  e  all'adeguamento  del  canone  non  puo'  essere
proposta  se  non  e' preceduta dalla domanda di conciliazione di cui
all'articolo seguente.
  L'improcedibilita'  e' rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e
grado del procedimento.