Art. 48.
           (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale)

  Il  pretore o il conciliatore, quando rileva che una causa promossa
nelle  forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli
articoli  30  e 45, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo
420  del  codice di procedura civile e il termine perentorio entro il
quale  le  parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli
atti  introduttivi  mediante  deposito  di  memorie  e  documenti  in
cancelleria.
  Qualora  la  causa  non  rientri  nella  rispettiva  competenza per
valore,  il  pretore  o  il conciliatore la rimette con ordinanza non
impugnabile al giudice competente, fissando un termine perentorio non
superiore a trenta giorni per la riassunzione.