Art. 51.
                        (Delle impugnazioni)

  L'appello  contro  la  sentenza  del conciliatore o del pretore nei
processi  relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45,
si propone, rispettivamente, al pretore o al tribunale.
  Il  procedimento  di  appello,  per  tutto cio' che non e' regolato
dalla  presente  legge, e' disciplinato dagli articoli 434, 435, 436,
437,  commi  primo,  secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di
procedura  civile.  E'  applicabile la disposizione di cui al secondo
comma dell'articolo 429 dello stesso codice.