Art. 53.
                   (Consulente tecnico in appello)

  Il  giudice,  nell'udienza  di cui al primo comma dell'articolo 437
del  codice  di procedura civile, puo' nominare un consulente tecnico
rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni.
  Il  consulente  deve  depositare  il proprio parere non oltre dieci
giorni prima della nuova udienza.