Art. 14.
                           (Mutui edilizi)

  Gli  istituti  e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, sulla
base  di  apposite  direttive  del  Comitato interministeriale per il
credito  e  il  risparmio,  sono  tenuti ad offrire mutui edilizi, di
durata massima venticinquennale, con rate d'ammortamento a carico dei
mutuatari  comprensive  di  capitale  ed  interessi, sia costanti sia
variabili nel tempo.
  I  mutui  agevolati,  assistiti  da  contributo  dello Stato per la
realizzazione  di  programmi  di edilizia residenziale sono concessi,
anche  in  deroga  a  disposizioni  legislative  e  statutarie, dagli
istituti  e  dalle  sezioni  di  credito  fondiario  ed  edilizio con
assoluta  priorita'  rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive
da  emanarsi,  in  sede  di  prima applicazione della presente legge,
entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore della stessa, dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
  Ogni  tre  mesi  gli  istituti e le sezioni di credito fondiario ed
edilizio   sono  tenuti  a  comunicare  al  Comitato  per  l'edilizia
residenziale  l'entita'  dei mutui deliberati e di quelli per i quali
sia pervenuta loro domanda ed in corso di istruttoria, distinte nelle
due categorie dei mutui agevolati e dei mutui ordinari.
  Il  Ministro  del  tesoro,  di  concerto con il Ministro dei lavori
pubblici,  su  proposta  del  Comitato  per  l'edilizia residenziale,
emana,  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  proprio decreto, lo schema tipo della documentazione che
gli  istituti  e  le  sezioni di credito fondiario ed edilizio devono
utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei
mutui  agevolati  e  per  tutte  le  procedure  di  finanziamento  di
iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.