Art. 14.
(Mutui edilizi)
Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, sulla
base di apposite direttive del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio, sono tenuti ad offrire mutui edilizi, di
durata massima venticinquennale, con rate d'ammortamento a carico dei
mutuatari comprensive di capitale ed interessi, sia costanti sia
variabili nel tempo.
I mutui agevolati, assistiti da contributo dello Stato per la
realizzazione di programmi di edilizia residenziale sono concessi,
anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli
istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio con
assoluta priorita' rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive
da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed
edilizio sono tenuti a comunicare al Comitato per l'edilizia
residenziale l'entita' dei mutui deliberati e di quelli per i quali
sia pervenuta loro domanda ed in corso di istruttoria, distinte nelle
due categorie dei mutui agevolati e dei mutui ordinari.
Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale,
emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, lo schema tipo della documentazione che
gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono
utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei
mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di
iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.