Art. 15.
(Mutui indicizzati)
Per effettuare la provvista dei mezzi occorrenti all'erogazione di
mutui indicizzati, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed
edilizio emetteranno obbligazioni parimenti indicizzate, con
l'osservanza delle norme di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n.
376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n.
492, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976,
n. 7.
Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel
caso di mutui il cui capitale da rimborsare sia soggetto a
rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione, il credito
dell'istituto mutuante e' garantito dall'ipoteca iscritta, fino a
concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per capitale,
anche se rivalutato, interessi, spese ed accessori.
Per ottenere l'automaticita' dell'adeguamento dell'ipoteca prevista
dal precedente comma, la nota di iscrizione di detta ipoteca dovra'
contenere, anche senza altre successive formalita', l'indicazione che
l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno
diritto dell'importo occorrente per la copertura di quanto previsto
allo stesso precedente comma.
Ferme restando tutte le norme sul credito fondiario ed edilizio, le
disposizioni di cui al presente articolo sono sempre applicabili,
oltre che in caso di fallimento, anche in caso di procedure esecutive
regolate da leggi speciali.
Il capitale residuo dei mutui di cui al primo comma del presente
articolo puo' essere anticipatamente restituito, in tutto o in parte,
mediante consegna all'istituto mutuante di corrispondente importo di
obbligazioni a capitale rivalutabile, la cui serie deve essere fatta
risultare ai sensi del primo comma dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ovvero puo' essere
restituito con modalita' diverse qualora espressamente previste nel
contratto di mutuo.
Ai fini della restituzione anticipata, il capitale residuo del
mutuo che si intende restituire ed il valore nominale delle
obbligazioni utilizzate per la restituzione sono quelli risultanti
dal calcolo di rivalutazione immediatamente precedente alla data
della restituzione anticipata.
L'istituto mutuante provvedera' alla variazione del piano di
ammortamento della serie delle obbligazioni a norma del quarto comma
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21
gennaio 1976, n. 7.