Art. 15. (Mutui indicizzati) Per effettuare la provvista dei mezzi occorrenti all'erogazione di mutui indicizzati, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio emetteranno obbligazioni parimenti indicizzate, con l'osservanza delle norme di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7. Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui il cui capitale da rimborsare sia soggetto a rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione, il credito dell'istituto mutuante e' garantito dall'ipoteca iscritta, fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per capitale, anche se rivalutato, interessi, spese ed accessori. Per ottenere l'automaticita' dell'adeguamento dell'ipoteca prevista dal precedente comma, la nota di iscrizione di detta ipoteca dovra' contenere, anche senza altre successive formalita', l'indicazione che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura di quanto previsto allo stesso precedente comma. Ferme restando tutte le norme sul credito fondiario ed edilizio, le disposizioni di cui al presente articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di fallimento, anche in caso di procedure esecutive regolate da leggi speciali. Il capitale residuo dei mutui di cui al primo comma del presente articolo puo' essere anticipatamente restituito, in tutto o in parte, mediante consegna all'istituto mutuante di corrispondente importo di obbligazioni a capitale rivalutabile, la cui serie deve essere fatta risultare ai sensi del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ovvero puo' essere restituito con modalita' diverse qualora espressamente previste nel contratto di mutuo. Ai fini della restituzione anticipata, il capitale residuo del mutuo che si intende restituire ed il valore nominale delle obbligazioni utilizzate per la restituzione sono quelli risultanti dal calcolo di rivalutazione immediatamente precedente alla data della restituzione anticipata. L'istituto mutuante provvedera' alla variazione del piano di ammortamento della serie delle obbligazioni a norma del quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.