Art. 15.
                         (Mutui indicizzati)

  Per  effettuare la provvista dei mezzi occorrenti all'erogazione di
mutui  indicizzati, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed
edilizio   emetteranno   obbligazioni   parimenti   indicizzate,  con
l'osservanza  delle  norme di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n.
376,  convertito  con  modificazioni  nella legge 16 ottobre 1975, n.
492,  ed  al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976,
n. 7.
  Anche  in  deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel
caso   di  mutui  il  cui  capitale  da  rimborsare  sia  soggetto  a
rivalutazione  per  effetto di clausole di indicizzazione, il credito
dell'istituto  mutuante  e'  garantito  dall'ipoteca iscritta, fino a
concorrenza  dell'intero  importo effettivamente dovuto per capitale,
anche se rivalutato, interessi, spese ed accessori.
  Per ottenere l'automaticita' dell'adeguamento dell'ipoteca prevista
dal  precedente  comma, la nota di iscrizione di detta ipoteca dovra'
contenere, anche senza altre successive formalita', l'indicazione che
l'ammontare  della  somma  iscritta  si  intende  aumentato  di pieno
diritto  dell'importo  occorrente per la copertura di quanto previsto
allo stesso precedente comma.
  Ferme restando tutte le norme sul credito fondiario ed edilizio, le
disposizioni  di  cui  al  presente articolo sono sempre applicabili,
oltre che in caso di fallimento, anche in caso di procedure esecutive
regolate da leggi speciali.
  Il  capitale  residuo  dei mutui di cui al primo comma del presente
articolo puo' essere anticipatamente restituito, in tutto o in parte,
mediante  consegna all'istituto mutuante di corrispondente importo di
obbligazioni  a capitale rivalutabile, la cui serie deve essere fatta
risultare  ai  sensi  del primo comma dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ovvero puo' essere
restituito  con  modalita' diverse qualora espressamente previste nel
contratto di mutuo.
  Ai  fini  della  restituzione  anticipata,  il capitale residuo del
mutuo   che  si  intende  restituire  ed  il  valore  nominale  delle
obbligazioni  utilizzate  per  la restituzione sono quelli risultanti
dal  calcolo  di  rivalutazione  immediatamente  precedente alla data
della restituzione anticipata.
  L'istituto  mutuante  provvedera'  alla  variazione  del  piano  di
ammortamento  della serie delle obbligazioni a norma del quarto comma
dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21
gennaio 1976, n. 7.