Art. 16.
(Mutui agevolati)
Ai sensi del secondo comma del precedente articolo 14, sono
concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed
edilizio, mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la
realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga alle vigenti
disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per
cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la
costruzione, con il limite massimo di lire 24 milioni per ogni
abitazione.
L'ammontare massimo del mutuo previsto dal comma precedente e'
soggetto, ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, n. 1, a
revisione biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per la determinazione del mutuo concedibile si fa
riferimento al limite massimo vigente al momento della deliberazione
del provvedimento regionale di concessione del contributo dello
Stato.
La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente
articolo misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni,
non puo' superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla
presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per
autorimessa o posto macchina.