Art. 16.
                          (Mutui agevolati)

  Ai  sensi  del  secondo  comma  del  precedente  articolo  14, sono
concessi,  dagli  istituti  e  dalle  sezioni di credito fondiario ed
edilizio,  mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la
realizzazione  di  nuove  abitazioni,  anche  in  deroga alle vigenti
disposizioni  legislative  e  statutarie,  nella misura del cento per
cento  della  spesa  sostenuta  per l'acquisizione dell'area e per la
costruzione,  con  il  limite  massimo  di  lire  24 milioni per ogni
abitazione.
  L'ammontare  massimo  del  mutuo  previsto  dal comma precedente e'
soggetto,  ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, n. 1, a
revisione  biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente  legge.  Per  la  determinazione del mutuo concedibile si fa
riferimento  al limite massimo vigente al momento della deliberazione
del  provvedimento  regionale  di  concessione  del  contributo dello
Stato.
  La  superficie  massima  delle  nuove abitazioni di cui al presente
articolo  misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni,
non  puo'  superare,  pena  la  decadenza dai benefici previsti dalla
presente  legge,  metri  quadrati  95,  oltre a metri quadrati 18 per
autorimessa o posto macchina.