Art. 17.
                             (Garanzie)

  I  mutui  concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed
edilizio  ai  sensi del secondo comma del precedente articolo 14 sono
garantiti  da  ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e
sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso
integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
  La  garanzia  dello  Stato  si intende prestata con l'emissione del
provvedimento regionale di concessione del contributo statale e resta
valida  finche'  sussista comunque un credito dell'istituto mutuante,
sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento, sia di erogazioni
anche  parziali  in  ammortamento  ed anche nel caso di decadenza dal
beneficio del contributo.
  La  suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle vigenti leggi
sull'edilizia  agevolata,  nei  termini  e  con  le modalita' in esse
previste,  ed in particolare ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
maggio  1975, n. 166, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto
1977, n. 513.
  L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti dal contributo
dello  Stato, potra' procedere all'esecuzione individuale immobiliare
anche  nel  caso  in  cui  il  mutuatario  sia  stato  assoggettato a
liquidazione  coatta  amministrativa,  in  deroga  a  quanto previsto
dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
  Nel  caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia
dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.
  I   provvedimenti  di  concessione  del  contributo  devono  essere
comunicati  al  Ministero  del  tesoro  e  al Comitato per l'edilizia
residenziale.
  Ai  mutui  agevolati  concessi  ai  sensi  della  presente legge si
applicano   le   disposizioni   contenute  nell'articolo  10-ter  del
decreto-legge  13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
nella  legge 16 ottobre 1975, n. 492, fatto salvo il potere regionale
di  concessione  dei contributi di cui alla lettera 1) del precedente
articolo 4.