Art. 17.
(Garanzie)
I mutui concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed
edilizio ai sensi del secondo comma del precedente articolo 14 sono
garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e
sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso
integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
La garanzia dello Stato si intende prestata con l'emissione del
provvedimento regionale di concessione del contributo statale e resta
valida finche' sussista comunque un credito dell'istituto mutuante,
sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento, sia di erogazioni
anche parziali in ammortamento ed anche nel caso di decadenza dal
beneficio del contributo.
La suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle vigenti leggi
sull'edilizia agevolata, nei termini e con le modalita' in esse
previste, ed in particolare ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
maggio 1975, n. 166, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto
1977, n. 513.
L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti dal contributo
dello Stato, potra' procedere all'esecuzione individuale immobiliare
anche nel caso in cui il mutuatario sia stato assoggettato a
liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia
dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.
I provvedimenti di concessione del contributo devono essere
comunicati al Ministero del tesoro e al Comitato per l'edilizia
residenziale.
Ai mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10-ter del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, fatto salvo il potere regionale
di concessione dei contributi di cui alla lettera 1) del precedente
articolo 4.