Art. 18.
                  (Beneficiari dei mutui agevolati)

  I mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione
di  programmi  di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di
zona  di  cui  alla  legge  18  aprile  1962,  n.  167  e  successive
modificazioni  e  integrazioni  e  sono concessi ad enti pubblici che
intendano   costruire   abitazioni  da  assegnare  in  proprieta',  a
cooperative   edilizie   a  proprieta'  individuale,  ad  imprese  di
costruzione   ed   a  privati  che  intendano  costruire  la  propria
abitazione,  con  onere  iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per
cento,   oltre  al  rimborso  del  capitale.  L'onere  a  carico  del
mutuatario  e'  stabilito,  ai  sensi  dei successivo articolo 20, in
misura   differenziata,   a   seconda  della  fascia  di  reddito  di
appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati
da  enti  pubblici  e  cooperative edilizie a proprieta' individuale,
dell'acquisto  per  gli alloggi realizzati da imprese di costruzione,
dell'atto  di  liquidazione  finale del mutuo per quelli costruiti da
privati.
  L'assegnazione  e  l'acquisto  di  cui  al  comma  precedente ed il
relativo  frazionamento  dei  mutui  ovvero  l'atto  di  liquidazione
finale,  nel  caso  di  alloggi  costruiti  da privati, devono essere
effettuati,  rispettivamente,  entro due anni ed entro sei mesi dalla
data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei
contributi  sugli  interessi  di  preammortamento previsto al secondo
comma del successivo articolo 36.
  I  mutui  di  cui al primo comma possono essere concessi altresi' a
comuni  ed  a  istituti  autonomi per le case popolari, che intendano
costruire  abitazioni da assegnare in locazione nonche' a cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa.  In tali casi l'onere a carico dei
mutuatari e' del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.
  Sino  al  31  dicembre  1980,  non  meno  del  75  per  cento degli
interventi  assistiti  dai  contributi  di  cui  al  primo  comma del
presente articolo e' destinato dalle singole regioni per programmi da
realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nelle
aree  delimitate  ai  sensi  dell'articolo  51 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Gli  interventi  al  di fuori delle aree di cui al comma precedente
devono,  in  ogni  caso,  essere  realizzati  in  base  a convenzione
stipulata  ai  sensi  dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto
dal  precedente  articolo  16,  primo  comma,  il costo dell'area non
potra'  essere computato in misura superiore a quello determinato dai
parametri  definiti  dalla  regione  ai  sensi  del secondo comma del
medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.
  Dal  1  gennaio  1981  gli  interventi  di cui al presente articolo
devono  essere  realizzati  sulle  aree  comprese  nei  piani di zona
previsti  dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai
sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su
quelle  espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo
13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.