Art. 18.
(Beneficiari dei mutui agevolati)
I mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione
di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di
zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive
modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che
intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta', a
cooperative edilizie a proprieta' individuale, ad imprese di
costruzione ed a privati che intendano costruire la propria
abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per
cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del
mutuatario e' stabilito, ai sensi dei successivo articolo 20, in
misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di
appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati
da enti pubblici e cooperative edilizie a proprieta' individuale,
dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione,
dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da
privati.
L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente ed il
relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione
finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere
effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla
data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei
contributi sugli interessi di preammortamento previsto al secondo
comma del successivo articolo 36.
I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresi' a
comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano
costruire abitazioni da assegnare in locazione nonche' a cooperative
edilizie a proprieta' indivisa. In tali casi l'onere a carico dei
mutuatari e' del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.
Sino al 31 dicembre 1980, non meno del 75 per cento degli
interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del
presente articolo e' destinato dalle singole regioni per programmi da
realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nelle
aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente
devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione
stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto
dal precedente articolo 16, primo comma, il costo dell'area non
potra' essere computato in misura superiore a quello determinato dai
parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del
medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Dal 1 gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo
devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona
previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai
sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su
quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo
13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.