Art. 18. (Beneficiari dei mutui agevolati) I mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta', a cooperative edilizie a proprieta' individuale, ad imprese di costruzione ed a privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario e' stabilito, ai sensi dei successivo articolo 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprieta' individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati. L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento previsto al secondo comma del successivo articolo 36. I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresi' a comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonche' a cooperative edilizie a proprieta' indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari e' del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale. Sino al 31 dicembre 1980, non meno del 75 per cento degli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo e' destinato dalle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente articolo 16, primo comma, il costo dell'area non potra' essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10. Dal 1 gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.