Art. 19.
                      (Contributo dello Stato)

  Al  fine  di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura
indicata  nel successivo articolo 20, e' corrisposto agli istituti di
credito  mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del
denaro,  determinato  ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6
settembre  1965,  n.  1022, cosi' come convertito, con modificazioni,
nella  legge  1  novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e
integrazioni, e l'onere a carico dei mutuatario stesso.
  Dopo i primi quattro anni, a decorrere dalla data del provvedimento
regionale  di  concessione del contributo dello Stato, previsto dalla
presente  legge,  i  tassi  stabiliti dal successivo articolo 20 sono
aumentati  o  diminuiti  all'inizio  di  ogni  biennio,  in relazione
dell'andamento  dell'indice  dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai    ed    impiegati,   quale   risulta   dalle   determinazioni
dell'I.S.T.A.T.,  verificatosi  nel  biennio  precedente  considerato
nella  misura  massima  del  75  per cento. I tassi sono applicati al
capitale    residuo    calcolato    all'inizio   di   ogni   biennio.
Corrispondentemente,  e'  variato  il contributo a carico dello Stato
che,   in  ogni  caso,  deve  garantire  la  totale  copertura  della
differenza  tra  l'ammontare  della rata di ammortamento calcolata al
costo  del denaro, al quale la operazione di mutuo e' stata definita,
e la quota a carico del mutuatario.
  Per  le  cooperative  a proprieta' indivisa la variazione dei tassi
secondo  le modalita' di cui al comma precedente decorre dopo i primi
sei anni.