Art. 19.
(Contributo dello Stato)
Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura
indicata nel successivo articolo 20, e' corrisposto agli istituti di
credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del
denaro, determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, cosi' come convertito, con modificazioni,
nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e
integrazioni, e l'onere a carico dei mutuatario stesso.
Dopo i primi quattro anni, a decorrere dalla data del provvedimento
regionale di concessione del contributo dello Stato, previsto dalla
presente legge, i tassi stabiliti dal successivo articolo 20 sono
aumentati o diminuiti all'inizio di ogni biennio, in relazione
dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni
dell'I.S.T.A.T., verificatosi nel biennio precedente considerato
nella misura massima del 75 per cento. I tassi sono applicati al
capitale residuo calcolato all'inizio di ogni biennio.
Corrispondentemente, e' variato il contributo a carico dello Stato
che, in ogni caso, deve garantire la totale copertura della
differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento calcolata al
costo del denaro, al quale la operazione di mutuo e' stata definita,
e la quota a carico del mutuatario.
Per le cooperative a proprieta' indivisa la variazione dei tassi
secondo le modalita' di cui al comma precedente decorre dopo i primi
sei anni.