Art. 20.
(Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi)
I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di
cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione,
all'ampliamento o al riattamento di un'abitazione e quelli per
l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono
fissate:
a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e
destinate ad essere cedute in proprieta'; per i soci di cooperative
edilizie a proprieta' individuale o loro consorzi; per gli acquirenti
di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e
per i privati:
1) in L. 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;
2) in L. 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;
3) in L. 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;
b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da
istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in
locazione, e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
o loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento,
in L. 6.000.000.
I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione
biennale ai sensi della lettera o) dell'articolo 3.
Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si
tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta
dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun
componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o
dell'acquisto dello alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da
privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.