Art. 20.
(Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi)

  I  limiti  massimi  di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di
cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione,
all'ampliamento  o  al  riattamento  di  un'abitazione  e  quelli per
l'assegnazione  di  un'abitazione  fruente  di  mutuo agevolato, sono
fissate:
    a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e
destinate  ad  essere cedute in proprieta'; per i soci di cooperative
edilizie a proprieta' individuale o loro consorzi; per gli acquirenti
di  abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e
per i privati:
      1) in L. 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;
      2) in L. 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;
      3) in L. 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;
    b)  per  gli  assegnatari  di abitazioni costruite da comuni o da
istituti  autonomi  per le case popolari, destinate ad essere date in
locazione, e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
o  loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento,
in L. 6.000.000.
  I  limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione
biennale ai sensi della lettera o) dell'articolo 3.
  Ai  fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si
tiene   conto   del   reddito  complessivo  familiare  quale  risulta
dall'ultima   dichiarazione   dei   redditi   presentata  da  ciascun
componente   del   nucleo   familiare   prima   dell'assegnazione   o
dell'acquisto dello alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da
privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.