Art. 21.
            (Modalita' per la determinazione del reddito)

  Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo
nonche' ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali
per  la  formazione di graduatorie di aventi diritto all'assegnazione
dell'alloggio   il   reddito  complessivo  del  nucleo  familiare  e'
diminuito  di L. 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico;
agli  stessi  fini,  qualora  alla  formazione  del  reddito predetto
concorrano  redditi  da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione
dell'aliquota  per  ogni  figlio  che  risulti  essere a carico, sono
calcolati nella misura del 75 per cento.
  Per  il  requisito  della  residenza  si  applica  quanto  disposto
dall'articolo  2,  lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.