Art. 21.
(Modalita' per la determinazione del reddito)
Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo
nonche' ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali
per la formazione di graduatorie di aventi diritto all'assegnazione
dell'alloggio il reddito complessivo del nucleo familiare e'
diminuito di L. 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico;
agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto
concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione
dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono
calcolati nella misura del 75 per cento.
Per il requisito della residenza si applica quanto disposto
dall'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.