Art. 22.
(Limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli
I.A.C.P.)
Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle
abitazioni realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ai
sensi del precedente articolo 1, lettera a), nonche' ai sensi
dell'articolo 2, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in L. 4.500.000.
Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni
del primo comma del precedente articolo 21.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, relativamente a bandi di
concorso pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente
legge.