Art. 22.
(Limiti di reddito per l'assegnazione    delle    abitazioni    degli
                              I.A.C.P.)

  Il   limite  di  reddito  per  l'assegnazione  in  locazione  delle
abitazioni realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ai
sensi  del  precedente  articolo  1,  lettera  a),  nonche'  ai sensi
dell'articolo  2,  lettera  e),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  dicembre  1972, n. 1035, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in L. 4.500.000.
  Al  limite  di cui al comma precedente si applicano le disposizioni
del primo comma del precedente articolo 21.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano anche alle
assegnazioni  da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  30  dicembre  1972,  n.  1035,  relativamente  a bandi di
concorso  pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente
legge.