Art. 23.
               (Decadenza dal contributo dello Stato)

  Qualora  il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa
di  costruzioni  ovvero  il  privato risultino essere in possesso, ai
sensi dell'ultimo comma dello articolo 20 ed alle condizioni previste
dal  precedente  articolo  18,  di  un  reddito  superiore  a  quello
determinato  sulla  base  del precedente articolo 21, hanno diritto a
conservare  l'abitazione.  In  tal  caso  il  contributo  dello Stato
concesso  sul programma costruttivo ovvero sull'abitazione realizzata
dal  privato  viene  rispettivamente ridotto in misura corrispondente
ovvero  annullato  e  gli  interessati  sono tenuti a rimborsare allo
Stato  l'ammontare  dei  contributi  gia'  corrisposti  agli istituti
mutuanti anche sugli interessi di preammortamento.