Art. 23.
(Decadenza dal contributo dello Stato)
Qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa
di costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai
sensi dell'ultimo comma dello articolo 20 ed alle condizioni previste
dal precedente articolo 18, di un reddito superiore a quello
determinato sulla base del precedente articolo 21, hanno diritto a
conservare l'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato
concesso sul programma costruttivo ovvero sull'abitazione realizzata
dal privato viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente
ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo
Stato l'ammontare dei contributi gia' corrisposti agli istituti
mutuanti anche sugli interessi di preammortamento.