Art. 24.
             (Abitazioni realizzate con leggi anteriori)

  Per  l'acquisto  o  per  l'assegnazione  di  abitazioni comprese in
programmi  di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da
cooperative  edilizie,  fruenti di contributo comunque a carico dello
Stato,  finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i
requisiti e le procedure in esse stabilite.
  Per  gli  acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di
reddito  stabiliti  da leggi precedenti, si applicano le disposizioni
dei  precedenti articoli 19, 20 e 21; in tal caso il tasso iniziale a
carico degli assegnatari non deve essere inferiore al 5,50 per cento.
Il  diritto  previsto  dal  precedente articolo 23 si estende, con le
modalita'  ivi  previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi
stanziati  da  leggi  precedenti  per i quali alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  non  sia  stato  ancora effettuato il
frazionamento del mutuo.
  Per  il requisito della residenza si applica la disposizione di cui
al secondo comma dell'articolo 21.