Art. 24.
(Abitazioni realizzate con leggi anteriori)
Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in
programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da
cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello
Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i
requisiti e le procedure in esse stabilite.
Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di
reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le disposizioni
dei precedenti articoli 19, 20 e 21; in tal caso il tasso iniziale a
carico degli assegnatari non deve essere inferiore al 5,50 per cento.
Il diritto previsto dal precedente articolo 23 si estende, con le
modalita' ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi
stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il
frazionamento del mutuo.
Per il requisito della residenza si applica la disposizione di cui
al secondo comma dell'articolo 21.