Art. 25.
(Principi per la legislazione regionale relativa alla individuazione
dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le regioni provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento
di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
di edilizia agevolata e convenzionata secondo i seguenti criteri:
1) i bandi di concorso devono riferirsi ad ambiti territoriali
determinati, comprendere tutte le previsioni del progetto biennale, e
indicare le caratteristiche e la consistenza dei singoli interventi
programmati;
2) i concorsi devono essere banditi distintamente per ciascuna
categoria di operatori e prevedere criteri oggettivi di scelta e a
parita' di condizione il ricorso al sorteggio;
3) le cooperative, all'atto della presentazione delle domande per
ciascun programma di intervento, devono presentare l'elenco dei soci
prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da
realizzare aumentato in misura non inferiore al 50 per cento e non
superiore al 100 per cento per le sostituzioni necessarie in sede di
assegnazione.
La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorita'. Qualora
detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni
disponibili si procedera' a sorteggio fra tutti i soci della
cooperativa iscritti al momento del bando e, in assenza, tra tutti i
soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo
stesso ambito territoriale.