Art. 25.

(Principi  per la legislazione regionale relativa alla individuazione
  dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi).

  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le regioni provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento
di  scelta  dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
di edilizia agevolata e convenzionata secondo i seguenti criteri:
    1)  i  bandi  di concorso devono riferirsi ad ambiti territoriali
determinati, comprendere tutte le previsioni del progetto biennale, e
indicare  le  caratteristiche e la consistenza dei singoli interventi
programmati;
    2)  i  concorsi  devono essere banditi distintamente per ciascuna
categoria  di  operatori  e prevedere criteri oggettivi di scelta e a
parita' di condizione il ricorso al sorteggio;
    3) le cooperative, all'atto della presentazione delle domande per
ciascun  programma di intervento, devono presentare l'elenco dei soci
prenotatari  in  numero  non  eccedente  quello  delle  abitazioni da
realizzare  aumentato  in  misura non inferiore al 50 per cento e non
superiore  al 100 per cento per le sostituzioni necessarie in sede di
assegnazione.
  La  quota  di  riserva deve indicare l'ordine di priorita'. Qualora
detta  riserva  venga  esaurita,  per l'assegnazione delle abitazioni
disponibili  si  procedera'  a  sorteggio  fra  tutti  i  soci  della
cooperativa  iscritti al momento del bando e, in assenza, tra tutti i
soci  delle  cooperative  che  hanno  partecipato  al concorso per lo
stesso ambito territoriale.