Art. 26.
(Edilizia rurale)
Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, e'
concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli
interessi di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni
di credito fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni di
credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme
legislative e statutarie che ne regolano l'attivita', per la
costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad
uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari,
mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione
che gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando
l'attivita' agricola e a condizione che nessun membro convivente del
nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in proprieta' nel
territorio comunale o nei comuni contermini e che il reddito
complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente
articolo 20, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predetti
sono attribuiti secondo le priorita' stabilite dalle leggi
regionali.
Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di
preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo
massimo di lire 24 milioni.
Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo comma
viene concesso agli istituti di credito per consentire loro di
praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento
sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel
successivo comma e viene determinato nella misura pari alla
differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate
al tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del
tesoro, e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al
tasso agevolato.
I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i
coltivatori diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli
a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento
per i territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e
successive modificazioni e integrazioni.
Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive
emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge provvede al
riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti
dal presente articolo nonche' alla determinazione della quota da
destinare all'ampliamento ed al riattamento delle abitazioni.