Art. 26.
                          (Edilizia rurale)

  Al  fine  di  migliorare  le  condizioni di vita nelle campagne, e'
concesso  un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli
interessi  di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni
di  credito fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni di
credito   agrario   di  miglioramento  anche  in  deroga  alle  norme
legislative   e  statutarie  che  ne  regolano  l'attivita',  per  la
costruzione,  l'ampliamento  o il riattamento di fabbricati rurali ad
uso  di  abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari,
mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione
che  gli  stessi  vi  risiedano  da  almeno  cinque anni, esercitando
l'attivita'  agricola e a condizione che nessun membro convivente del
nucleo  familiare  abbia  altra  abitazione  rurale in proprieta' nel
territorio  comunale  o  nei  comuni  contermini  e  che  il  reddito
complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente
articolo 20, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predetti
  sono   attribuiti   secondo  le  priorita'  stabilite  dalle  leggi
  regionali.
Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di
preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo
massimo di lire 24 milioni.
  Il  concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo comma
viene  concesso  agli  istituti  di  credito  per  consentire loro di
praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento
sia  nel  periodo  di  ammortamento,  i tassi agevolati stabiliti nel
successivo   comma   e  viene  determinato  nella  misura  pari  alla
differenza  tra  le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate
al  tasso  di  riferimento  determinato  con decreto del Ministro del
tesoro,  e  le  rate  di  preammortamento e ammortamento calcolate al
tasso agevolato.
  I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i
coltivatori  diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli
a  titolo  principale,  ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento
per  i  territori  di  cui  alla  legge  3  dicembre 1971, n. 1102, e
successive modificazioni e integrazioni.
  Il  Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive
emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge provvede al
riparto  tra  le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti
dal  presente  articolo  nonche'  alla  determinazione della quota da
destinare all'ampliamento ed al riattamento delle abitazioni.