Art. 19.
             (Prestazioni delle unita' sanitarie locali)

  Le  unita' sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di
prevenzione,  di  cura,  di  riabilitazione  e  di  medicina  legale,
assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie
stabiliti ai sensi del secondo comma dell'articolo 3.
  Ai cittadini e' assicurato il diritto alla libera scelta del medico
e  del  luogo  di  cura  nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei
servizi sanitari.
  Gli  utenti  del  servizio  sanitario  nazionale  sono  iscritti in
appositi  elenchi periodicamente aggiornati presso l'unita' sanitaria
locale nel cui territorio hanno la residenza.
  Gli  utenti  hanno  diritto  di accedere, per motivate ragioni o in
casi  di  urgenza  o  di temporanea dimora in luogo diverso da quello
abituale,  ai  servizi  di  assistenza  di qualsiasi unita' sanitaria
locale.
  I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle
localita'  ove  prestano  servizio  con  le  modalita'  stabilite nei
regolamenti di sanita' militare.
  Gli  emigrati,  che  rientrino  temporaneamente  in  patria,  hanno
diritto  di  accedere ai servizi di assistenza della localita' in cui
si trovano.