Art. 19.
(Prestazioni delle unita' sanitarie locali)
Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di
prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale,
assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie
stabiliti ai sensi del secondo comma dell'articolo 3.
Ai cittadini e' assicurato il diritto alla libera scelta del medico
e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei
servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in
appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unita' sanitaria
locale nel cui territorio hanno la residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in
casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello
abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria
locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle
localita' ove prestano servizio con le modalita' stabilite nei
regolamenti di sanita' militare.
Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno
diritto di accedere ai servizi di assistenza della localita' in cui
si trovano.