Art. 20.
(Attivita' di prevenzione)
Le attivita' di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori
di nocivita', di pericolosita' e di deterioramento negli ambienti di
vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in
materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi
inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonche' al fine
della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27;
i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e
verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti,
installati o utilizzati nel territorio dell'unita' sanitaria locale
in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14;
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro
conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di
residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento
comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti
informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze
sindacali;
c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei
fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro,
in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e
l'esercizio delle attivita' delegate ai sensi del primo comma,
lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7;
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le
aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le
loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo
e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione
delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai
regolamenti, della compatibilita' dei piani urbanistici e dei
progetti di insediamenti industriali e di attivita' produttive in
genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo
igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei
lavoratori interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attivita' di
prevenzione le unita' sanitarie locali, garantendo per quanto alla
lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si
avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei
presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22,
sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e
funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e
riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro,
concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure
necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei
lavoratori, connesse alla particolarita' del lavoro e non previste da
specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze
verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il
datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai contratti o
accordi collettivi applicati nell'unita' produttiva.