Art. 20.
                     (Attivita' di prevenzione)

  Le attivita' di prevenzione comprendono:
    a)  la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori
di  nocivita', di pericolosita' e di deterioramento negli ambienti di
vita  e  di  lavoro,  in applicazione delle norme di legge vigenti in
materia  e  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei limiti massimi
inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonche' al fine
della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27;
i   predetti  compiti  sono  realizzati  anche  mediante  collaudi  e
verifiche  di  macchine,  impianti  e  mezzi  di protezione prodotti,
installati  o  utilizzati nel territorio dell'unita' sanitaria locale
in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14;
    b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro
conoscenza,  anche  a  livello  di  luogo  di lavoro e di ambiente di
residenza,  sia direttamente che tramite gli organi del decentramento
comunale,  ai  fini  anche  di  una corretta gestione degli strumenti
informativi  di  cui  al  successivo articolo 27, e le rappresentanze
sindacali;
    c)  la  indicazione  delle  misure  idonee  all'eliminazione  dei
fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro,
in   applicazione   delle  norme  di  legge  vigenti  in  materia,  e
l'esercizio  delle  attivita'  delegate  ai  sensi  del  primo comma,
lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7;
    d)  la  formulazione  di  mappe  di  rischio con l'obbligo per le
aziende  di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le
loro  caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo
e sull'ambiente;
    e)  la  profilassi  degli  eventi  morbosi, attraverso l'adozione
delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
    f)  la  verifica, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai
regolamenti,   della  compatibilita'  dei  piani  urbanistici  e  dei
progetti  di  insediamenti  industriali  e di attivita' produttive in
genere  con  le  esigenze  di  tutela  dell'ambiente sotto il profilo
igienico-sanitario  e  di difesa della salute della popolazione e dei
lavoratori interessati.
  Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attivita' di
prevenzione  le  unita'  sanitarie locali, garantendo per quanto alla
lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si
avvalgono  degli  operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei
presidi  specialistici  multizonali di cui al successivo articolo 22,
sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e
funzionali,    erogano   le   prestazioni   di   diagnosi,   cura   e
riabilitazione.
  Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro,
concernenti  la  ricerca,  l'elaborazione  e  l'attuazione  di misure
necessarie  ed  idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei
lavoratori, connesse alla particolarita' del lavoro e non previste da
specifiche  norme  di  legge,  sono effettuati sulla base di esigenze
verificate  congiuntamente  con  le  rappresentanze  sindacali  ed il
datore  di  lavoro,  secondo  le  modalita'  previste dai contratti o
accordi collettivi applicati nell'unita' produttiva.