Art. 21.
             (Organizzazione dei servizi di prevenzione)

  In  relazione  agli standards fissati in sede nazionale, all'unita'
sanitaria  locale  sono  attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i
compiti  attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di
prevenzione,  di  igiene  e  di  controllo  sullo stato di salute dei
lavoratori,  in  applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  Per  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori  e  la salvaguardia
dell'ambiente  le  unita' sanitarie locali organizzano propri servizi
di  igiene  ambientale e di medicina del lavoro anche prevedendo, ove
essi non esistano, presidi all'interno delle unita' produttive.
  In  applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo
27  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  spetta  al prefetto stabilire, su proposta del presidente della
regione,  quali  addetti  ai  servizi  di  ciascuna  unita' sanitaria
locale, nonche' ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22
assumano  ai sensi di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni
ispettive   e   di   controllo   da   essi  esercitate  relativamente
all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
  Al  personale  di  cui  al  comma  precedente  e'  esteso il potere
d'accesso  attribuito  agli  ispettori  del  lavoro  dall'articolo 8,
secondo  comma, nonche' la facolta' di diffida prevista dall'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
  Contro   i   provvedimenti   adottati   dal   personale  ispettivo,
nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  terzo comma, e' ammesso
ricorso  al  presidente della giunta regionale che decide, sentite le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
  Il  presidente  della giunta puo' sospendere l'esecuzione dell'atto
impugnato.