Art. 21.
(Organizzazione dei servizi di prevenzione)
In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unita'
sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i
compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di
prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei
lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia
dell'ambiente le unita' sanitarie locali organizzano propri servizi
di igiene ambientale e di medicina del lavoro anche prevedendo, ove
essi non esistano, presidi all'interno delle unita' produttive.
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo
27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della
regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unita' sanitaria
locale, nonche' ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22
assumano ai sensi di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni
ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente
all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente e' esteso il potere
d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'articolo 8,
secondo comma, nonche' la facolta' di diffida prevista dall'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo,
nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, e' ammesso
ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta puo' sospendere l'esecuzione dell'atto
impugnato.