Art. 22.
(Presidi e servizi multizonali di prevenzione)
La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla
consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita' dei
processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro:
a) individua le unita' sanitarie locali in cui sono istituiti
presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela
dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali;
b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di
tali presidi e servizi multizonali;
c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi
di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna
unita' sanitaria locale.
I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono
gestiti dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati,
secondo le modalita' di cui all'articolo 18.