Art. 23.
(Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro)
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su
proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e
artigianato e dell'agricoltura e foreste, un decreto avente valore di
legge ordinaria per la istituzione dell'istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre alle dipendenze del
Ministro della sanita'. Nel suo organo di amministrazione sono
rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste
ed i suoi programmi di attivita' sono approvati dal CIPE, su proposta
del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio
sanitario nazionale per tutte le attivita' tecnico-scientifiche e
tutte le funzioni consultive che riguardano la prevenzione delle
malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;
b) prevedere le attivita' di consulenza tecnico-scientifica che
competono all'Istituto nei confronti degli organi centrali dello
Stato preposti ai settori del lavoro e della produzione.
All'Istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di
sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro in stretta connessione con l'evoluzione
tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei
processi produttivi, nonche' di determinazione dei criteri di
sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della
omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti e
di mezzi personali di protezione e dei prototipi.
L'Istituto svolge, nell'ambito delle proprie attribuzione
istituzionali, attivita' di consulenza nelle materie di competenza
dello Stato di cui all'articolo 6, lettere g), i), k), m), n), della
presente legge, e in tutte le materie di competenza dello Stato e
collabora con le unita' sanitarie locali tramite le regioni e con le
regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo le
informazioni e le consulenze necessarie per l'attivita' dei servizi
di cui agli articoli 21 e 22.
Le modalita' della collaborazione delle regioni con l'Istituto sono
disciplinate nell'ambito dell'attivita' governativa di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto ha facolta' di accedere nei luoghi di lavoro per
compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri
compiti istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro e' inoltre
consentito, su richiesta delle regioni, per l'espletamento dei
compiti previsti dal precedente comma.
L'Istituto organizza la propria attivita' secondo criteri di
programmazione. I programmi di ricerca dell'Istituto relativi alla
prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono
predisposti tenendo conto degli obiettivi della programmazione
sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni.
L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di
sperimentazione, opera in stretto collegamento con l'Istituto
superiore di sanita' e coordina le sue attivita' con il Consiglio
nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale per l'energia
nucleare.
Esso si avvale inoltre della collaborazione degli istituti di
ricerca delle universita' e di altre istituzioni pubbliche. Possono
essere chiamati a collaborare all'attuazione dei suddetti programmi
istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L'Istituto cura
altresi' i collegamenti con istituzioni estere che operano nel
medesimo settore.
Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori
dell'Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a
realizzare l'obiettivo della unitarieta' della azione di prevenzione
nei suoi aspetti interdisciplinari. L'Istituto collabora alla
formazione ed all'aggiornamento degli operatori dei servizi di
prevenzione delle unita' sanitarie locali.
L'Istituto provvede altresi' ad elaborare i criteri per le norme di
prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le
attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con i servizi di
protezione civile del Ministero dell'interno.
Nulla e' innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti
le attivita' connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.