Art. 23. (Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste, un decreto avente valore di legge ordinaria per la istituzione dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre alle dipendenze del Ministro della sanita'. Nel suo organo di amministrazione sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di attivita' sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale per tutte le attivita' tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro; b) prevedere le attivita' di consulenza tecnico-scientifica che competono all'Istituto nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro e della produzione. All'Istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione con l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi, nonche' di determinazione dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi. L'Istituto svolge, nell'ambito delle proprie attribuzione istituzionali, attivita' di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'articolo 6, lettere g), i), k), m), n), della presente legge, e in tutte le materie di competenza dello Stato e collabora con le unita' sanitarie locali tramite le regioni e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo le informazioni e le consulenze necessarie per l'attivita' dei servizi di cui agli articoli 21 e 22. Le modalita' della collaborazione delle regioni con l'Istituto sono disciplinate nell'ambito dell'attivita' governativa di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 5. L'Istituto ha facolta' di accedere nei luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro e' inoltre consentito, su richiesta delle regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente comma. L'Istituto organizza la propria attivita' secondo criteri di programmazione. I programmi di ricerca dell'Istituto relativi alla prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni. L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione, opera in stretto collegamento con l'Istituto superiore di sanita' e coordina le sue attivita' con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione degli istituti di ricerca delle universita' e di altre istituzioni pubbliche. Possono essere chiamati a collaborare all'attuazione dei suddetti programmi istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L'Istituto cura altresi' i collegamenti con istituzioni estere che operano nel medesimo settore. Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo della unitarieta' della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari. L'Istituto collabora alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori dei servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali. L'Istituto provvede altresi' ad elaborare i criteri per le norme di prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con i servizi di protezione civile del Ministero dell'interno. Nulla e' innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attivita' connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.