Art. 24.
(Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di
vita e di omologazioni)
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su
proposta del Ministro della sanita', con il concerto dei Ministri
competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che
riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine
della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, nonche' in materia di omologazioni, unificando e
innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche
della produzione al fine di garantire la salute e l'integrita' fisica
dei lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente
legge.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri
direttivi:
1) assicurare l'unitarieta' degli obiettivi della sicurezza negli
ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni
della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti;
2) prevedere l'emanazione di norme per assicurare il tempestivo e
costante aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e
alle conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;
3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori,
di formazione antinfortunistica e prevenzionale;
4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di eta' per
attivita' e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonche'
le cautele alle quali occorre attenersi e le relative misure di
controllo;
5) definire le procedure per il controllo delle condizioni
ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici sullo stato
di sicurezza nonche' di salute dei lavoratori esposti a rischio e per
l'acquisizione delle informazioni epidemiologiche al fine di seguire
sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le responsabilita' per la progettazione, la
realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e
l'impiego di macchine, componenti e parti di macchine, utensili,
apparecchiature varie, attrezzatura di lavoro e di sicurezza,
dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione,
apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed
extra lavorativo, anche domestico;
b) i criteri e le modalita' per i collaudi e per le verifiche
periodiche dei prodotti di cui alla precedente lettera a);
7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli
ambienti di lavoro al fine di consentirne l'agibilita', nonche'
l'obbligo di notifica all'autorita' competente dei progetti di
costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di modifica di
destinazione di impianti e di edifici destinati ad attivita'
lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di
sicurezza;
8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il
processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle
esigenze della sicurezza del lavoro, in particolare per quanto
riguarda la dislocazione degli impianti e la determinazione dei
rischi e dei mezzi per diminuirli;
9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la
osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare
l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di
nocivita' chimici, fisici e biologici;
11) indicare i criteri e le modalita' per procedere, in presenza
di rischio grave ed imminente, alla sospensione dell'attivita' in
stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti,
macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti,
sino alla eliminazione delle condizioni di nocivita' o di rischio
accertate;
12) determinare le modalita' per la produzione, l'immissione sul
mercato e l'impiego di sostanze e di prodotti pericolosi;
13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o
per singole lavorazioni che comportino rischi specifici;
14) stabilire le modalita' per la determinazione e per
l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocivita' di origine
chimica, fisica e biologica di cui all'ultimo comma dell'articolo 4,
anche in relazione alla localizzazione degli impianti;
15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di
sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da
adottare nei confronti delle piccole e medie aziende per facilitare
l'adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza e di igiene
previsti dal testo unico;
16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della
pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni
riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro;
17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni
esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle
regioni e dai comuni, al fine di assicurare unita' di indirizzi ed
omogeneita' di comportamenti in tutto il territorio nazionale
nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del
lavoro;
18) definire per quanto concerne le omologazioni:
a) i criteri direttivi, le modalita' e le forme per
l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non di
serie dei prodotti di cui al precedente numero 6), lettera a), sulla
base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di garantire le
necessarie caratteristiche di sicurezza;
b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;
c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformita'
dei prodotti al tipo omologato.
Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di
inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da
graduare in relazione alla gravita' delle violazioni e comportanti
comunque, nei casi piu' gravi, l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro
gli infortuni relative: all'esercizio di servizi ed impianti gestiti
dalle ferrovie dello Stato, all'esercizio di servizi ed impianti
gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all'esercizio della
navigazione marittima, aerea ed interna; nonche' le norme in materia
di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili
e degli aeromobili.