Art. 24. 
(Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di
                       vita e di omologazioni) 
 
  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31  dicembre  1979,  su
proposta del Ministro della sanita', con  il  concerto  dei  Ministri
competenti, un testo unico in materia di sicurezza  del  lavoro,  che
riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine
della  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  e  delle  malattie
professionali, nonche'  in  materia  di  omologazioni,  unificando  e
innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche
della produzione al fine di garantire la salute e l'integrita' fisica
dei lavoratori, secondo i principi generali indicati  nella  presente
legge. 
  L'esercizio della  delega  deve  uniformarsi  ai  seguenti  criteri
direttivi: 
    1) assicurare l'unitarieta' degli obiettivi della sicurezza negli
ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto anche  delle  indicazioni
della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti; 
    2) prevedere l'emanazione di norme per assicurare il tempestivo e
costante aggiornamento della normativa  ai  progressi  tecnologici  e
alle conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori; 
    3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori,
di formazione antinfortunistica e prevenzionale; 
    4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di eta' per
attivita' e lavorazioni che presentino particolare  rischio,  nonche'
le cautele alle quali occorre  attenersi  e  le  relative  misure  di
controllo; 
    5) definire  le  procedure  per  il  controllo  delle  condizioni
ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici  sullo  stato
di sicurezza nonche' di salute dei lavoratori esposti a rischio e per
l'acquisizione delle informazioni epidemiologiche al fine di  seguire
sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro; 
    6) stabilire: 
      a) gli obblighi e le responsabilita' per la  progettazione,  la
realizzazione, la vendita, il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e
l'impiego di macchine, componenti  e  parti  di  macchine,  utensili,
apparecchiature  varie,  attrezzatura  di  lavoro  e  di   sicurezza,
dispositivi   di   sicurezza,   mezzi   personali   di    protezione,
apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per  uso  lavorativo  ed
extra lavorativo, anche domestico; 
      b) i criteri e le modalita' per i collaudi e per  le  verifiche
periodiche dei prodotti di cui alla precedente lettera a); 
    7) stabilire  i  requisiti  ai  quali  devono  corrispondere  gli
ambienti di lavoro  al  fine  di  consentirne  l'agibilita',  nonche'
l'obbligo  di  notifica  all'autorita'  competente  dei  progetti  di
costruzione, di ampliamento,  di  trasformazione  e  di  modifica  di
destinazione  di  impianti  e  di  edifici  destinati  ad   attivita'
lavorative,  per  controllarne  la  rispondenza  alle  condizioni  di
sicurezza; 
    8) prevedere l'obbligo del datore di  lavoro  di  programmare  il
processo  produttivo  in  modo  che  esso  risulti  rispondente  alle
esigenze della  sicurezza  del  lavoro,  in  particolare  per  quanto
riguarda la dislocazione  degli  impianti  e  la  determinazione  dei
rischi e dei mezzi per diminuirli; 
    9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la
osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro; 
    10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare
l'inquinamento, sia interno che  esterno,  derivante  da  fattori  di
nocivita' chimici, fisici e biologici; 
    11) indicare i criteri e le modalita' per procedere, in  presenza
di rischio grave ed imminente,  alla  sospensione  dell'attivita'  in
stabilimenti, cantieri o reparti o  al  divieto  d'uso  di  impianti,
macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature  e  prodotti,
sino alla eliminazione delle condizioni di  nocivita'  o  di  rischio
accertate; 
    12) determinare le modalita' per la produzione, l'immissione  sul
mercato e l'impiego di sostanze e di prodotti pericolosi; 
    13) prevedere disposizioni particolari per settori  lavorativi  o
per singole lavorazioni che comportino rischi specifici; 
    14)  stabilire  le  modalita'  per  la   determinazione   e   per
l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocivita' di origine
chimica, fisica e biologica di cui all'ultimo comma dell'articolo  4,
anche in relazione alla localizzazione degli impianti; 
    15) prevedere le norme transitorie per conseguire  condizioni  di
sicurezza negli ambienti di lavoro  esistenti  e  le  provvidenze  da
adottare nei confronti delle piccole e medie aziende  per  facilitare
l'adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza  e  di  igiene
previsti dal testo unico; 
    16) prevedere il  riordinamento  degli  uffici  e  servizi  della
pubblica  amministrazione  preposti  all'esercizio   delle   funzioni
riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro; 
    17)  garantire  il  necessario  coordinamento  fra  le   funzioni
esercitate dallo  Stato  e  quelle  esercitate  nella  materia  dalle
regioni e dai comuni, al fine di assicurare unita'  di  indirizzi  ed
omogeneita'  di  comportamenti  in  tutto  il  territorio   nazionale
nell'applicazione delle disposizioni  in  materia  di  sicurezza  del
lavoro; 
    18) definire per quanto concerne le omologazioni: 
      a)  i  criteri  direttivi,  le  modalita'  e   le   forme   per
l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non  di
serie dei prodotti di cui al precedente numero 6), lettera a),  sulla
base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di  garantire  le
necessarie caratteristiche di sicurezza; 
      b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare; 
      c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformita'
dei prodotti al tipo omologato. 
  Le  norme  delegate  determinano  le  sanzioni  per   i   casi   di
inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nel  testo  unico,   da
graduare in relazione alla gravita' delle  violazioni  e  comportanti
comunque, nei casi piu' gravi, l'arresto fino a sei mesi e  l'ammenda
fino a lire 10 milioni. 
  Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro
gli infortuni relative: all'esercizio di servizi ed impianti  gestiti
dalle ferrovie dello Stato,  all'esercizio  di  servizi  ed  impianti
gestiti  dal  Ministero  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni,
all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all'esercizio  della
navigazione marittima, aerea ed interna; nonche' le norme in  materia
di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili
e degli aeromobili.