Art. 25.
(Prestazioni di cura)
Le prestazioni curative comprendono la assistenza medico-generica,
specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e
infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che
domiciliare.
L'assistenza medico-generica e pediatrica e' prestata dal personale
dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante
nelle unita' sanitarie locali o nel comune di residenza del
cittadino.
La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui
al comma precedente.
Il rapporto fiduciario puo' cessare in ogni momento a richiesta
dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve
essere motivata.
L'assistenza medico specialistica e' prestata di norma presso gli
ambulatori dell'unita' sanitaria locale di cui l'utente fa parte o
presso gli ambulatori convenzionati ai sensi della presente legge. Le
prestazioni specialistiche possono essere erogate anche a domicilio
dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri
ospedalieri.
Le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono
fornite, di norma, presso le strutture delle unita' sanitarie locali
di cui l'utente fa parte, o presso le strutture convenzionate ai
sensi della presente legge, o presso gli ospedali pubblici e gli
istituti convenzionati del territorio. Detti presidi debbono
rispondere a requisiti minimi di strutturazione, dotazione
strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi
caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo
uno schema tipo.
L'assistenza ospedaliera e' prestata di norma attraverso gli
ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel
territorio della regione di residenza dell'utente.
Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al
ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti
convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di
programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i
casi in cui e' ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti
convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione
ubicate fuori del proprio territorio, nonche' i casi nei quali
potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza
indiretta.