Art. 25.
                        (Prestazioni di cura)

  Le  prestazioni curative comprendono la assistenza medico-generica,
specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
  Le  prestazioni  medico-generiche,  pediatriche,  specialistiche  e
infermieristiche  vengono  erogate  sia  in  forma  ambulatoriale che
domiciliare.
  L'assistenza medico-generica e pediatrica e' prestata dal personale
dipendente  o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante
nelle   unita'  sanitarie  locali  o  nel  comune  di  residenza  del
cittadino.
  La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui
al comma precedente.
  Il  rapporto  fiduciario  puo'  cessare in ogni momento a richiesta
dell'assistito  o  del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve
essere motivata.
  L'assistenza  medico  specialistica e' prestata di norma presso gli
ambulatori  dell'unita'  sanitaria  locale di cui l'utente fa parte o
presso gli ambulatori convenzionati ai sensi della presente legge. Le
prestazioni  specialistiche  possono essere erogate anche a domicilio
dell'utente  in  forme  che  consentano  la  riduzione  dei  ricoveri
ospedalieri.
  Le  prestazioni  di  diagnostica  strumentale e di laboratorio sono
fornite,  di norma, presso le strutture delle unita' sanitarie locali
di  cui  l'utente  fa  parte,  o presso le strutture convenzionate ai
sensi  della  presente  legge,  o  presso gli ospedali pubblici e gli
istituti   convenzionati   del   territorio.  Detti  presidi  debbono
rispondere   a   requisiti   minimi   di   strutturazione,  dotazione
strumentale   e   qualificazione  funzionale  del  personale,  aventi
caratteristiche  uniformi  per  tutto il territorio nazionale secondo
uno schema tipo.
  L'assistenza  ospedaliera  e'  prestata  di  norma  attraverso  gli
ospedali  pubblici  e  gli altri istituti convenzionati esistenti nel
territorio della regione di residenza dell'utente.
  Nell'osservanza  del principio della libera scelta del cittadino al
ricovero   presso   gli   ospedali  pubblici  e  gli  altri  istituti
convenzionati,   la  legge  regionale,  in  rapporto  ai  criteri  di
programmazione  stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i
casi  in cui e' ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti
convenzionati  o  in  strutture  ospedaliere ad alta specializzazione
ubicate  fuori  del  proprio  territorio,  nonche'  i  casi nei quali
potranno   essere   consentite   forme  straordinarie  di  assistenza
indiretta.