Art. 26. 
                   (Prestazioni di riabilitazione) 
 
  Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale  e  sociale
dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o  sensoriali,
dipendenti da qualunque causa, sono erogate  dalle  unita'  sanitarie
locali attraverso i propri servizi. L'unita' sanitaria locale, quando
non sia in grado di fornire il  servizio  direttamente,  vi  provvede
mediante convenzioni con istituti  esistenti  nella  regione  in  cui
abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti  indicati
dalla legge, stipulate in conformita' ad uno  schema  tipo  approvato
dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. 
  Sono altresi' garantite le  prestazioni  protesiche  nei  limiti  e
nelle forme stabilite con  le  modalita'  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 3. 
  Con decreto  del  Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario  delle
protesi ed i criteri per la sua revisione periodica.