Art. 26.
(Prestazioni di riabilitazione)
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale
dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali,
dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unita' sanitarie
locali attraverso i propri servizi. L'unita' sanitaria locale, quando
non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede
mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui
abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati
dalla legge, stipulate in conformita' ad uno schema tipo approvato
dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Sono altresi' garantite le prestazioni protesiche nei limiti e
nelle forme stabilite con le modalita' di cui al secondo comma
dell'articolo 3.
Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle
protesi ed i criteri per la sua revisione periodica.