Art. 27.
                       (Strumenti informativi)

  Le  unita' sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di
un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati
caratteristici  principali  sulla  salute  dell'assistito  esclusi  i
provvedimenti  relativi  a trattamenti sanitari obbligatori di cui al
successivo  articolo  33.  L'unita'  sanitaria  locale  provvede alla
compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i
cui  dati  sono rigorosamente coperti dal segreto professionale. Tali
dati  conservano  valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita
di  leva. Nel libretto sanitario sono riportati, a cura della sanita'
militare, gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di
leva.
  Il  libretto  e'  custodito  dall'interessato  o da chi esercita la
potesta'  o  la  tutela  e  puo'  essere  richiesto  solo dal medico,
nell'esclusivo    interesse    della    protezione    della    salute
dell'intestatario.
  Con  decreto  dei  Ministro  della  sanita',  sentito  il Consiglio
sanitario  nazionale,  e' approvato il modello del libretto sanitario
personale   comprendente   le   indicazioni   relative  all'eventuale
esposizione  a  rischi  in  relazione  alle  condizioni  di vita e di
lavoro.
  Con  lo  stesso  provvedimento sono determinate le modalita' per la
graduale  distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a
partire dai nuovi nati.
  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  sentiti  il Consiglio
sanitario  nazionale,  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori
dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni
dei  datori  di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali,
con   le   modalita'   di  adozione  e  di  gestione  previste  dalla
contrattazione  collettiva,  saranno  costituiti  i registri dei dati
ambientali  e  biostatistici,  allo  scopo  di  pervenire  a  modelli
uniformi per tutto il territorio nazionale.
  I  dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi,
facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a
scopo epidemiologico dall'Istituto superiore di sanita' oltre che per
l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attivita' sanitaria da parte
delle  unita'  sanitarie  locali, delle regioni e del Ministero della
sanita'.