Art. 27.
(Strumenti informativi)
Le unita' sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di
un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati
caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i
provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al
successivo articolo 33. L'unita' sanitaria locale provvede alla
compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i
cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale. Tali
dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita
di leva. Nel libretto sanitario sono riportati, a cura della sanita'
militare, gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di
leva.
Il libretto e' custodito dall'interessato o da chi esercita la
potesta' o la tutela e puo' essere richiesto solo dal medico,
nell'esclusivo interesse della protezione della salute
dell'intestatario.
Con decreto dei Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale, e' approvato il modello del libretto sanitario
personale comprendente le indicazioni relative all'eventuale
esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di
lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalita' per la
graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a
partire dai nuovi nati.
Con decreto del Ministro della sanita', sentiti il Consiglio
sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni
dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali,
con le modalita' di adozione e di gestione previste dalla
contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati
ambientali e biostatistici, allo scopo di pervenire a modelli
uniformi per tutto il territorio nazionale.
I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi,
facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a
scopo epidemiologico dall'Istituto superiore di sanita' oltre che per
l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attivita' sanitaria da parte
delle unita' sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della
sanita'.