Art. 28.
                      (Assistenza farmaceutica)

  L'unita'   sanitaria   locale   eroga   l'assistenza   farmaceutica
attraverso  le  farmacie  di  cui  sono  titolari  enti pubblici e le
farmacie  di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo
i criteri e le modalita' di cui agli articoli 43 e 48.
  Gli  assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente
comma,  su  presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la
fornitura  di preparati galenici e di specialita' medicinali compresi
nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale.
  L'unita'  sanitaria  locale,  i  suoi  presidi  e servizi, compresi
quelli  di  cui all'articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati
di  cui  ai  successivi  articoli  41,  42,  43,  possono  acquistare
direttamente  le  preparazioni  farmaceutiche di cui al secondo comma
per  la  distribuzione  agli  assistiti  nelle  farmacie  di cui sono
titolari   enti  pubblici  e  per  l'impiego  negli  ospedali,  negli
ambulatori  e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale
disciplina  l'acquisto  di  detti medicinali e del restante materiale
sanitario da parte delle unita' sanitarie locali e dei loro presidi e
servizi,  nonche'  il  coordinamento  dell'attivita'  delle  farmacie
comunali con i servizi dell'unita' sanitaria locale.