Art. 28.
(Assistenza farmaceutica)
L'unita' sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica
attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le
farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo
i criteri e le modalita' di cui agli articoli 43 e 48.
Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente
comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la
fornitura di preparati galenici e di specialita' medicinali compresi
nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale.
L'unita' sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi
quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati
di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare
direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma
per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono
titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli
ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale
disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale
sanitario da parte delle unita' sanitarie locali e dei loro presidi e
servizi, nonche' il coordinamento dell'attivita' delle farmacie
comunali con i servizi dell'unita' sanitaria locale.