Art. 29.
(Disciplina dei farmaci)
La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate
secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario
nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente
finalita' pubblica della produzione.
Con legge dello Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla
immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualita' e
per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalita' del
servizio sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata delle autorizzazioni gia'
concesse per le specialita' medicinali in armonia con le norme a tal
fine previste dalle direttive della Comunita' economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una
corretta metodologia per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la
definizione delle modalita' della sperimentazione clinica precedente
l'autorizzazione alla immissione in commercio;
e) per la brevettabilita' dei farmaci;
f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione
in commercio dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del servizio di informazione
scientifica sui farmaci e dell'attivita' degli informatori
scientifici;
h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste
dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n.
752.