Art. 30.
                      (Prontuario farmaceutico)

  Il   Ministro   della   sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
nazionale,  approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del
servizio   sanitario   nazionale,  previa  proposta  di  un  comitato
composto:
    dal Ministro della sanita' che lo presiede;
    dal  direttore  generale  del servizio farmaceutico del Ministero
della sanita';
    dal direttore dell'Istituto superiore di sanita';
    dai  direttori  dei  laboratori  di farmacologia e di chimica del
farmaco dell'istituto superiore di sanita';
    da sette esperti designati dal Ministro della sanita', scelti fra
docenti  universitari  di  farmacologia,  di  chimica  farmaceutica o
materie  affini,  di  patologia  o  clinica  medica  e  fra  medici e
farmacisti  dipendenti  o convenzionati con le strutture del servizio
sanitario nazionale;
    da  un  rappresentante  del Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
    da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della
sanita', su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;
    da  cinque  esperti  della  materia designati dalle regioni. Essi
vengono  scelti  dal  Presidente  del  Consiglio dei ministri tra gli
esperti  designati  uno ciascuno dalle regioni, e per quanto concerne
la  regione  Trentino Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno
dalla provincia di Bolzano.
  Il  comitato di cui al precedente comma e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanita', ed e' rinnovato ogni tre anni.
  Il  prontuario  terapeutico  del  servizio sanitario nazionale deve
uniformarsi    ai    principi   dell'efficacia   terapeutica,   della
economicita'  del  prodotto,  della  semplicita'  e  chiarezza  nella
classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco.
  Il  Ministro  della  sanita'  provvede entro il 31 dicembre di ogni
anno  ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui
al primo comma.
  Fino  all'approvazione  del  prontuario  terapeutico  del  servizio
sanitario  nazionale  di cui al presente articolo, resta in vigore il
prontuario  di cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n.
264,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n.
386.