Art. 30.
(Prontuario farmaceutico)
Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del
servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato
composto:
dal Ministro della sanita' che lo presiede;
dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero
della sanita';
dal direttore dell'Istituto superiore di sanita';
dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del
farmaco dell'istituto superiore di sanita';
da sette esperti designati dal Ministro della sanita', scelti fra
docenti universitari di farmacologia, di chimica farmaceutica o
materie affini, di patologia o clinica medica e fra medici e
farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del servizio
sanitario nazionale;
da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della
sanita', su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;
da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi
vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri tra gli
esperti designati uno ciascuno dalle regioni, e per quanto concerne
la regione Trentino Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno
dalla provincia di Bolzano.
Il comitato di cui al precedente comma e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanita', ed e' rinnovato ogni tre anni.
Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale deve
uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica, della
economicita' del prodotto, della semplicita' e chiarezza nella
classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco.
Il Ministro della sanita' provvede entro il 31 dicembre di ogni
anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui
al primo comma.
Fino all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio
sanitario nazionale di cui al presente articolo, resta in vigore il
prontuario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n.
264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n.
386.