Art. 31.
(Pubblicita' ed informazione scientifica sui farmaci)
Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione
scientifica sui farmaci e di controllo sull'attivita' di informazione
scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla
immissione in commercio di farmaci.
E' vietata ogni forma di propaganda e di pubblicita' presso il
pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di
ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario
terapeutico approvato ai sensi dell'articolo 30.
Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale dei
farmaci di cui all'articolo 29, il Ministro della sanita' determina
con proprio decreto i limiti e le modalita' per la propaganda e la
pubblicita' presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati
nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione
sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia
della Comunita' economica europea.
Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale, viste le proposte delle regioni, tenuto conto delle
direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che
perverranno dall'Istituto superiore di sanita' e dagli istituti
universitari e di ricerca, nonche' dall'industria farmaceutica,
predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica
sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria
e detta norma per la regolamentazione del predetto servizio e
dell'attivita' degli informatori scientifici.
Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le unita'
sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto
delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il
controllo del Ministero della sanita'.
Il programma per l'informazione scientifica deve, altresi',
prevedere i limiti e le modalita' per la fornitura ai medici
chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.