Art. 33.
(Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e
obbligatori)
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente
previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorita'
sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo
l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignita' della
persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto
possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di
cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono
disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualita' di
autorita' sanitaria, su proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati
dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti
la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai
precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad
assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi e'
obbligato. L'unita' sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai
suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative
di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra
servizi e comunita'.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha
diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque puo' rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di
modifica del provvedimento con il quale e' stato disposto o
prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro
dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati
con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.