Art. 33. 
 
(Norme per gli accertamenti ed i  trattamenti  sanitari  volontari  e
                            obbligatori) 
 
  Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. 
  Nei casi di cui alla  presente  legge  e  in  quelli  espressamente
previsti da leggi dello Stato possono essere disposti  dall'autorita'
sanitaria accertamenti e trattamenti  sanitari  obbligatori,  secondo
l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della  dignita'  della
persona  e  dei  diritti  civili  e  politici,  compreso  per  quanto
possibile il diritto alla libera scelta del medico  e  del  luogo  di
cura. 
  Gli  accertamenti  ed  i  trattamenti  sanitari  obbligatori   sono
disposti  con  provvedimento  del  sindaco  nella  sua  qualita'   di
autorita' sanitaria, su proposta motivata di un medico. 
  Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono  attuati
dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti
la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. 
  Gli accertamenti e i trattamenti sanitari  obbligatori  di  cui  ai
precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte  ad
assicurare il consenso e la partecipazione da  parte  di  chi  vi  e'
obbligato. L'unita' sanitaria locale opera per ridurre il ricorso  ai
suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le  iniziative
di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti  organici  tra
servizi e comunita'. 
  Nel corso del  trattamento  sanitario  obbligatorio,  l'infermo  ha
diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. 
  Chiunque puo'  rivolgere  al  sindaco  richiesta  di  revoca  o  di
modifica  del  provvedimento  con  il  quale  e'  stato  disposto   o
prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. 
  Sulle richieste di revoca o di modifica  il  sindaco  decide  entro
dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica  sono  adottati
con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.