Art. 35. 
(Procedimento  relativo  agli  accertamenti  e  trattamenti  sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale
                      e tutela giurisdizionale) 
 
  Il provvedimento con il quale il  sindaco  dispone  il  trattamento
sanitario obbligatorio  in  condizioni  di  degenza  ospedaliera,  da
emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34,  quarto
comma, corredato dalla proposta medica motivata di  cui  all'articolo
33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve  essere  notificato,
entro 48  ore  dal  ricovero,  tramite  messo  comunale,  al  giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. 
  Il giudice  tutelare,  entro  le  successive  48  ore,  assunte  le
informazioni e disposti  gli  eventuali  accertamenti,  provvede  con
decreto motivato a convalidare o non convalidare il  provvedimento  e
ne da' comunicazione al sindaco. In  caso  di  mancata  convalida  il
sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario  obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera. 
  Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo  e'
disposto dal sindaco di un comune  diverso  da  quello  di  residenza
dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco  di  questo  ultimo
comune, nonche' al giudice tutelare nella cui circoscrizione  rientra
il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo e' adottato nei confronti di cittadini stranieri  o
di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e  al
consolato competente, tramite il prefetto. 
  Nei  casi  in  cui  il  trattamento  sanitario  obbligatorio  debba
protrarsi  oltre  il  settimo  giorno,  ed  in  quelli  di  ulteriore
prolungamento, il sanitario responsabile  del  servizio  psichiatrico
della unita sanitaria locale e' venuto a formulare, in  tempo  utile,
una proposta motivata al sindaco che  ha  disposto  il  ricovero,  il
quale ne da' comunicazione al giudice tutelare, con  le  modalita'  e
per gli adempimenti di cui al primo  e  secondo  comma  del  presente
articolo, indicando la ulteriore durata presumibile  del  trattamento
stesso. 
  Il sanitario di cui al comma precedente e' tenuto a  comunicare  al
sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in  continuita'
di degenza, la cessazione delle condizioni che  richiedono  l'obbligo
del   trattamento   sanitario;   comunica   altresi'   la   eventuale
sopravvenuta impossibilita' a proseguire il  trattamento  stesso.  Il
sindaco,  entro  48  ore  dal  ricevimento  della  comunicazione  del
sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare. 
  Qualora ne sussista la necessita'  il  giudice  tutelare  adotta  i
provvedimenti urgenti che possono  occorrere  per  conservare  e  per
amministrare il patrimonio dell'infermo. 
  La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto  e  quinto
comma del presente articolo determina la cessazione di  ogni  effetto
del provvedimento e configura, salvo che non sussistano  gli  estremi
di un delitto piu' grave, il reato di omissione di atti di ufficio. 
  Chi e' sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e  chiunque
vi  abbia  interesse,  puo'  proporre  al  tribunale  competente  per
territorio ricorso contro il provvedimento  convalidato  dal  giudice
tutelare. 
  Entro il termine di trenta giorni, decorrente  dalla  scadenza  del
termine di cui al secondo comma del  presente  articolo,  il  sindaco
puo' proporre  analogo  ricorso  avverso  la  mancata  convalida  del
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. 
  Nel processo  davanti  al  tribunale  le  parti  possono  stare  in
giudizio senza  ministero  di  difensore  e  farsi  rappresentare  da
persona munita di mandato scritto in  calce  al  ricorso  o  in  atto
separato. Il ricorso puo' essere  presentato  al  tribunale  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. 
  Il presidente del tribunale fissa l'udienza di  comparizione  delle
parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, e'
notificato alle parti nonche' al pubblico ministero. 
  Il presidente del tribunale,  acquisito  il  provvedimento  che  ha
disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il  pubblico
ministero, puo' sospendere il trattamento medesimo  anche  prima  che
sia tenuta l'udienza di comparizione. 
  Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale  provvede
entro dieci giorni. 
  Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito  il  pubblico
ministero, dopo avere assunto le informazioni  e  raccolto  le  prove
disposte di ufficio o richieste dalle parti. 
  I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti  da  imposta  di
bollo. La decisione del processo non e' soggetta a registrazione.