Art. 36.
(Termalismo terapeutico)
Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico,
da erogarsi presso gli appositi presidi e servizi di cui al presente
articolo, nonche' presso aziende termali di enti pubblici e privati,
riconosciute ai sensi dell'articolo 6, lettera t), e convenzionate ai
sensi dell'articolo 44, sono garantite nei limiti previsti dal piano
sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e nelle forme stabilite
con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3.
La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione
sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel
settore della riabilitazione, e favorisce altresi' la valorizzazione
sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.
Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai sensi dell'articolo
83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la
prevenzione della invalidita' pensionabile in base agli articoli 45 e
81 del citato regio decreto-legge, sono costituiti in presidi e
servizi sanitari delle unita' sanitarie locali in cui sono ubicati e
sono disciplinati a norma dell'articolo 18.
Le aziende termali gia' facenti capo all'EAGAT e che saranno
assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti
locali, in base alla procedura prevista dall'articolo 113 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
dall'articolo 1-quinquies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono
dichiarate presidi e servizi multizonali delle unita' sanitarie
locali nel cui territorio sono ubicate.
La destinazione agli enti locali delle attivita', patrimoni,
pertinenze e personale delle suddette aziende dovra' avvenire entro
il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.