Art. 36.
                      (Termalismo terapeutico)

  Le  prestazioni  idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico,
da  erogarsi presso gli appositi presidi e servizi di cui al presente
articolo,  nonche' presso aziende termali di enti pubblici e privati,
riconosciute ai sensi dell'articolo 6, lettera t), e convenzionate ai
sensi  dell'articolo 44, sono garantite nei limiti previsti dal piano
sanitario  nazionale  di  cui all'articolo 53 e nelle forme stabilite
con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3.
  La  legge  regionale  promuove  la integrazione e la qualificazione
sanitaria  degli  stabilimenti  termali  pubblici, in particolare nel
settore  della riabilitazione, e favorisce altresi' la valorizzazione
sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.
  Gli  stabilimenti  termali gestiti dall'INPS ai sensi dell'articolo
83  del  regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la
prevenzione della invalidita' pensionabile in base agli articoli 45 e
81  del  citato  regio  decreto-legge,  sono  costituiti in presidi e
servizi  sanitari delle unita' sanitarie locali in cui sono ubicati e
sono disciplinati a norma dell'articolo 18.
  Le  aziende  termali  gia'  facenti  capo  all'EAGAT  e che saranno
assegnate  alle  regioni,  per  l'ulteriore  destinazione  agli  enti
locali, in base alla procedura prevista dall'articolo 113 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  e
dall'articolo  1-quinquies  della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono
dichiarate  presidi  e  servizi  multizonali  delle  unita' sanitarie
locali nel cui territorio sono ubicate.
  La  destinazione  agli  enti  locali  delle  attivita',  patrimoni,
pertinenze  e  personale delle suddette aziende dovra' avvenire entro
il   31   dicembre   1979,   adottando,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.