Art. 37.
(Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani
all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al
personale navigante)
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su
proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli
affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o piu'
decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) dovra' essere assicurata attraverso forme di assistenza
diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro
familiari aventi diritto, ivi compresi, per i casi d'urgenza, i
lavoratori frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all'estero
connesso alla prestazione di attivita' lavorativa, qualora tali
soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi
locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di
prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al secondo
comma dell'articolo 3;
b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche
attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai
dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai loro familiari aventi
diritto, nonche' ai contrattisti stranieri, che prestino la loro
opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari,
istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di
enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare
l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di
Campione d'Italia per gli interventi che, pur compresi fra quelli
previsti dal secondo comma dell'articolo 3, non possono essere
erogati dall'unita' sanitaria locale di cui fa parte il comune, a
causa della sua eccezionale collocazione geografica.
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria
dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtu' di
trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocita' sottoscritti dall'Italia, nonche' in attuazione della
legge 2 maggio 1969, n. 302.
Entro il termine di cui al primo comma il Governo e' delegato ad
emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i
Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri,
un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con
l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge,
tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale.