Art. 37.
(Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani
all'estero, ai cittadini del   comune  di  Campione  d'Italia  ed  al
                        personale navigante)

  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su
proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli
affari  esteri,  del  lavoro  e  della previdenza sociale, uno o piu'
decreti   aventi   valore   di   legge   ordinaria  per  disciplinare
l'erogazione   dell'assistenza   sanitaria   ai   cittadini  italiani
all'estero,  secondo  i  principi generali della presente legge e con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
    a)  dovra'  essere  assicurata  attraverso  forme  di  assistenza
diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro
familiari  aventi  diritto,  ivi  compresi,  per  i casi d'urgenza, i
lavoratori frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all'estero
connesso  alla  prestazione  di  attivita'  lavorativa,  qualora tali
soggetti  non  godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi
locali  o  tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di
prestazioni  sanitarie  stabiliti  con le modalita' di cui al secondo
comma dell'articolo 3;
    b)  dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche
attraverso  convenzioni  dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai
dipendenti  dello  Stato e di enti pubblici, ai loro familiari aventi
diritto,  nonche'  ai  contrattisti  stranieri,  che prestino la loro
opera   presso   rappresentanze   diplomatiche,   uffici   consolari,
istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di
enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
    c)  dovranno  essere  previste  specifiche norme per disciplinare
l'assistenza  sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di
Campione  d'Italia  per  gli  interventi che, pur compresi fra quelli
previsti  dal  secondo  comma  dell'articolo  3,  non  possono essere
erogati  dall'unita'  sanitaria  locale  di cui fa parte il comune, a
causa della sua eccezionale collocazione geografica.
  Restano  salve  le  norme  che  disciplinano l'assistenza sanitaria
dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtu' di
trattati  e  accordi  internazionali  bilaterali  o  multilaterali di
reciprocita'  sottoscritti  dall'Italia,  nonche' in attuazione della
legge 2 maggio 1969, n. 302.
  Entro  il  termine  di cui al primo comma il Governo e' delegato ad
emanare,  su  proposta  del Ministro della sanita', di concerto con i
Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri,
un   decreto  avente  valore  di  legge  ordinaria  per  disciplinare
l'erogazione   dell'assistenza   sanitaria  al  personale  navigante,
marittimo  e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con
l'osservanza  dei  criteri  direttivi  indicati nella presente legge,
tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale.