Art. 38.
                 (Servizio di assistenza religiosa)

  Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale e'
assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volonta' e della
liberta' di coscienza del cittadino.
  A  tale  fine  l'unita' sanitaria locale provvede per l'ordinamento
del  servizio  di  assistenza  religiosa  cattolica  d'intesa con gli
ordinari  diocesani  competenti  per  territorio; per gli altri culti
d'intesa   con  le  rispettive  autorita'  religiose  competenti  per
territorio.