Art. 38.
(Servizio di assistenza religiosa)
Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale e'
assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volonta' e della
liberta' di coscienza del cittadino.
A tale fine l'unita' sanitaria locale provvede per l'ordinamento
del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli
ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti
d'intesa con le rispettive autorita' religiose competenti per
territorio.