Art. 39.
(Cliniche universitarie e relative convenzioni)
Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della facolta'
di medicina, per i rapporti tra regioni ed universita' relativamente
alle attivita' del servizio sanitario nazionale, si applicano le
disposizioni di cui ai successivi commi.
Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive
funzioni istituzionali, le regioni e l'universita' stipulano
convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario:
1) l'apporto nel settore assistenziale delle facolta' di medicina
alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria
regionale;
2) l'utilizzazione da parte delle facolta' di medicina, per
esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle
unita' sanitarie locali e l'apporto di queste ultime ai compiti
didattici e di ricerca della universita'.
Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari
regionali di cui al terzo comma dell'articolo 11.
Con tali convenzioni:
a) saranno indicate le strutture delle unita' sanitarie locali da
utilizzare a fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai
requisiti di idoneita' fissati con decreto interministeriale adottato
di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanita';
b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attivita'
didattica e di ricerca mediante la completa utilizzazione del
personale docente delle facolta' di medicina e l'apporto
all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro
personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno
indicate le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione
ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche integrative di
quelle universitarie. Le strutture a direzione ospedaliera cui
vengono affidate le suddette funzioni didattiche non possono superare
il numero di quelle a direzione universitaria.
Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente comma
sono formulate previo parere espresso da una commissione di esperti
composta da tre rappresentanti della universita' e tre rappresentanti
della regione.
Le convenzioni devono altresi' prevedere:
1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura
che sono attualmente gestiti direttamente dall'universita', fermo
restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne
l'attivita' di assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e
regionali;
2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per
sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi
oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni debba essere
attuata d'intesa tra regioni ed universita'.
In caso di mancato accordo tra regioni ed universita' in ordine
alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove
divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la
procedura di cui all'articolo 50 della legge 12 febbraio 1968, n.
132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto
concerne la utilizzazione delle strutture assistenziali delle unita'
sanitarie locali, con specifiche convenzioni, da stipulare tra
l'universita' e l'unita' sanitaria locale, che disciplineranno sulla
base della legislazione vigente le materie indicate nell'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.
Le convenzioni previste nel presente articolo sono stipulate sulla
base di schemi tipo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, approvati di concerto tra i Ministri della
pubblica istruzione e della sanita', sentite le regioni, il Consiglio
sanitario nazionale e la 1ยช sezione del Consiglio superiore della
pubblica istruzione.