Art. 40.
(Enti di ricerca e relative convenzioni)
Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche
universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente legge,
potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui
organi svolgano attivita' finalizzata agli obiettivi del servizio
sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte
di tali organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo,
assistenziale e riabilitativo, nonche' la utilizzazione del personale
degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.