Art. 40.
              (Enti di ricerca e relative convenzioni)

  Convenzioni   analoghe   a   quelle   previste   per   le  cliniche
universitarie,  e  di  cui  all'articolo  39  della  presente  legge,
potranno  essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui
organi  svolgano  attivita'  finalizzata  agli obiettivi del servizio
sanitario  nazionale,  al fine di disciplinare la erogazione da parte
di  tali  organi  di  prestazioni  sanitarie  a  livello  preventivo,
assistenziale e riabilitativo, nonche' la utilizzazione del personale
degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.