Art. 41.
(Convenzioni con istituzioni   sanitarie   riconosciute  che  erogano
                        assistenza pubblica)

  Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria
locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni
vigenti  per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli
istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano
l'assistenza  ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all'articolo
1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.
  Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria
locale  competente  per territorio, nulla e' innovato alla disciplina
vigente  per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge
dello  Stato,  entro  il  31  dicembre  1979,  si  provvede  al nuovo
ordinamento  dell'Ordine  mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione
transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le
regioni  interessate,  per quanto attiene all'assistenza ospedaliera,
ai principi di cui alla presente legge.
  I  rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per territorio
con  gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano
ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n.
132,  nonche'  con  l'ospedale  Galliera  di  Genova e con il Sovrano
Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
  Le  convenzioni  di cui al terzo comma del presente articolo devono
essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio
dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
  Le  regioni,  nell'assicurare  la dotazione finanziaria alle unita'
sanitarie  locali,  devono  tener  conto  delle convenzioni di cui al
presente articolo.