Art. 41.
(Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica)
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria
locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni
vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli
istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano
l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all'articolo
1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria
locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina
vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge
dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo
ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione
transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le
regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera,
ai principi di cui alla presente legge.
I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per territorio
con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano
ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n.
132, nonche' con l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano
Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono
essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unita'
sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al
presente articolo.